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Obblighi degli Intermediari assicurativi e delle Compagnie assicurative: il sistema di informativa precontratt

2024-03-03 07:45

Fabio (Assicuro Casa Condominio)

Studi e Ricerche, consapevolezza, prevenzione, protezione, informativa-precontrattuale,

Obblighi degli Intermediari assicurativi e delle Compagnie assicurative: il sistema di informativa precontrattuale

Obblighi precontrattuali - Informativa assicurativa precontrattuale - Documenti informativi di base - Documenti informativi aggiuntivi

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore un sistema di informativa precontrattuale che trae origine in parte dalla IDD e in parte da Regolamenti europei.

Ogni contratto assicurativo è accompagnato da due documenti, uno di base e uno aggiuntivo.

Obiettivo della documentazione precontrattuale è quello di consentire al cliente di prendere una decisione informata e consapevole, nonché di comparare facilmente prodotti che offrono garanzie analoghe, e alla compagnia e all’intermediario di proporre un prodotto coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.

I documenti di informativa precontrattuale devono essere consegnati al consumatore prima che sia concluso l’acquisto e pubblicati sul sito internet delle rispettive compagnie assicurative.

DOCUMENTI INFORMATIVI DI BASE

KID
KID è l’acronimo di Key Information Document, ovvero il documento di base che contiene le informazioni chiave sui prodotti vita di investimento assicurativo, cioè i cosiddetti IBIP (Insurance-Based Investment Product), prodotti che hanno anche un contenuto finanziario.
Si tratta delle polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate (ramo I), delle polizze unit e index linked (ramo III), di quelle di capitalizzazione (ramo V) e dei prodotti multiramo; in sostanza tutti i prodotti assicurativi che hanno una scadenza o un valore di riscatto per le quali il capitale a scadenza o il valore di riscatto sono esposti – in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto – all’andamento del mercato finanziario.
Il KID è redatto secondo uno schema standardizzato, facilmente confrontabile anche tra prodotti di imprese europee, e deve riportare in modo chiaro e sintetico le principali caratteristiche di un prodotto di investimento, quali la descrizione del prodotto stesso, il rapporto rischio/rendimento, i costi, l’orizzonte di investimento e le modalità di presentazione di un reclamo.

DIP Danni
DIP (acronimo di Documento Informativo Precontrattuale) Danni o IPID (Insurance Product Information Document) è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni.
Contiene le informazioni significative per la comprensione del contratto quali ad esempio, i limiti e la durata della copertura assicurativa; gli obblighi contrattuali del cliente e quelli in capo all’impresa, la durata della copertura, la procedura e i tempi per recedere o risolvere il contratto.
Il DIP Danni segue uno schema standard dettato da un Regolamento europeo e quindi consente un confronto tra prodotti similari in tutta Europa

DIP Vita
È il documento informativo precontrattuale dei prodotti vita di “puro rischio” per i quali il pagamento del capitale avviene esclusivamente se si verifica l’evento assicurato.
I prodotti vita definiti di “puro rischio” non hanno natura finanziaria e per questi prodotti non è quindi previsto il KID. Ne è un esempio l’assicurazione temporanea caso morte.
Il DIP Vita contiene informazioni essenziali sul prodotto, quali, ad esempio, quelle sulla tipologia di rischio assicurato, sulle principali esclusioni e sui limiti della copertura assicurativa, sulle modalità di pagamento del premio.
Il DIP Vita è previsto e disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, secondo lo stesso schema standardizzato utilizzato a livello europeo per i prodotti danni.

DOCUMENTI INFORMATIVI AGGIUNTIVI

I Documenti aggiuntivi, disciplinati dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, contengono informazioni di maggior dettaglio al fine di consentire al cliente una conoscenza più approfondita del prodotto assicurativo e quindi consentirgli una maggiore consapevolezza nella scelta.

In tali documenti sono indicate, ad esempio, le garanzie aggiuntive o opzionali, le esclusioni e i limiti contrattuali, le modalità di presentazione dei reclami, la legge applicabile al contratto, le procedure di risoluzione delle controversie, i costi a carico del contraente.

Si distinguono, a secondo del prodotto che devono accompagnare, in:

  • DIP Aggiuntivo Danni per i prodotti danni; per la r.c. auto è previsto uno specifico DIP Aggiuntivo R.C. Auto;
  • DIP Aggiuntivo IBIP per i prodotti vita d’investimento assicurativi, cioè i prodotti vita “finanziari”;
  • DIP Aggiuntivo Vita per i prodotti di puro rischio, cioè “non finanziari";
  • DIP Aggiuntivo Multirischi per contratti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni, in sostituzione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo Vita.


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